Al punto 3.4 della Circolare numero 14E del 17 Giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulla detrazione dell’IVA, citando il D.L. n. 119 (articolo 14).
La Circolare chiarisce che entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve determinare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’IVA risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto in suo possesso.
- Quando può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA?
Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sulla base dei documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo. Questo, tuttavia, non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Esempio:
- Per un’operazione effettuata il 29 Settembre 2023, documentata con fattura emessa l’9 Ottobre, ricevuta L'11 e annotata entro il giorno 15 dello stesso mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di Settembre 2023.
- Non è possibile esercitare il diritto alla detrazione per un’operazione del 2023 (ad esempio, di Dicembre) documentata con una fattura ricevuta e annotata nel 2024 (ad esempio, a Gennaio o Febbraio).
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