Si tratta della Firma Elettronica Avanzata (FEA) che risponde ai requisiti dell'articolo 26 del Regolamento eIDAS (Art.3), in particolare:
- è univocamente associata al firmatario,
- consente l'identificazione certa del firmatario,
- viene creata con dati di firma che il firmatario utilizza sotto il proprio esclusivo controllo con un elevato livello di sicurezza,
- è collegata ai dati sottoscritti in modo tale da garantire la loro integrità.
L'abilitazione e l'utilizzo della FEA soddisfano anche le disposizioni dell'articolo 56 del DPSM del 22 febbraio 2013, poiché richiedono l'identificazione del firmatario tramite la presentazione di un documento di riconoscimento, necessaria per avviare un processo di firma FEA.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno del Manuale utenti.
FEA
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