L’Art. 4.5 delle Regole Tecniche prescrive che il RdC deve essere in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche senza peraltro entrare nel dettaglio. Per questo motivo è consigliabile che il RdC frequenti dei corsi oppure abbia già in passato ricoperto questo ruolo. Anche se il RdC non è in possesso di particolari attestati, in caso venga richiesto qualunque cosa al RdC in merito alla conservazione digitale ci si aspetta che sia competente e in grado di gestire le richieste.