La fattura elettronica scartata NON risulta fiscalmente emessa e questa dovrà essere inviata nuovamente al SdI entro il termini di cinque giorni dalla data di notifica dello scarto.

In merito alle modalità di emissione, la circolare n. 13/E del 2 Luglio 2018  dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che è preferibile sia indicata la stessa data e numero del documento originario.

Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile l’emissione del documento con lo stesso numero e la stessa data, le soluzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • è possibile l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • è ammessa l’emissione di una fattura come sopra riportato, ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo di quella prima scartata dal SdI.