La fattura elettronica relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi per le Pubbliche Amministrazioni si considera emessa solo quando viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di Interscambio (SDI).
La Circolare 31 marzo 2014, n. 1/DF chiarisce che il rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica che la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
È importante notare che la suddetta circolare chiarisce anche che la fattura può considerarsi emessa ai sensi della normativa fiscale anche nel caso in cui il SDI notifichi all’emittente un messaggio di mancata consegna del documento.
Inoltre, la Circolare n.134 del 5 agosto 1994 dell’Agenzia delle Entrate specifica che la data di emissione della fattura deve intendersi come la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, “in assenza di altra specifica indicazione”, con la data di consegna o con quella di spedizione.
La ricevuta di consegna SDI costituisce la “specifica indicazione” che obbliga l'emittente a far coincidere la data della fattura con la trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Pertanto, la fattura elettronica verso un ente pubblico deve essere compilata con l’indicazione della data e del numero di riferimento, firmata digitalmente e trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente nello stesso giorno della data di compilazione.
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