Dal 1° gennaio 2019, l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere pagata entro il giorno 20 del primo mese successivo, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.
Il pagamento si effettua tramite l’apposito servizio telematico disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, è possibile utilizzare i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP) con i seguenti codici tributo:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI
Per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, il pagamento del bollo resta annuale.
Si dovrà versare l’imposta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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