L’obbligo della fatturazione elettronica riguarda anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia?

Modificato il Lun, 2 Set, 2019 alle 11:06 AM

La fattura elettronica è obbligatoria per tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta, fatta eccezione per:

  • le vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”
  • coloro che applicano il regime forfettario
  • le cessioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Per quest’ultimi l’obbligo è in vigore dal 01/01/2019.

L’obbligo vale solo per le cessioni di benzina e gasolio destinate all’uso in motori per autotrazione, ne sono escluse quindi ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Nel caso in cui, al momento della cessione, non è chiaro l’utilizzo finale del carburante perché, ad esempio, può essere utilizzato per un motore di un’imbarcazione e per un motore di un veicolo, gli adempimenti di contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA, impongono la fatturazione elettronica.


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