Nella circolare n. 13/E del 02/07/2018 al punto 1.5 è stato chiarito che "La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <Dati Generali> del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo <Data>. La data di emissione quindi non corrisponde alla data d'invio della fattura ma alla data riportata nel campo <Data> della sezione <Dati Generali> del file della fattura elettronica.