Come e dove si inserisce l'importo della marca da bollo sulle fatture elettroniche (2.1.1.6   <DatiBollo>) ?


La marca da bollo va inserita nella sezione Dati Generali del documento nel campo denominato BOLLO.

Attenzione: nel campo va indicato l'importo (es. 2 in caso di bollo da 2,00€) e non la quantità.



Compilando il campo BOLLO in fattura indicherete l'importo del bollo virtuale. Questo non  verrà conteggiato nel totale del documento, se dovete riaddebitare il bollo al cliente potete aggiungere un articolo in fattura avente come descrizione “imposta di bollo”.


Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 Vi comunichiamo che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (…)” come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 

  • 2521: denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2522: denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2523: denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2524: denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • 2525: denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
  • 2526: denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.


Si ricorda che le novità introdotte con il decreto del MEF del 28 dicembre 2018 riguardano esclusivamente le fatture elettroniche. Il pagamento del bollo per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno resta invece annuale e il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.


Si precisa inoltre che per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 è sempre in vigore la precedente modalità di assolvimento dell’imposta, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 aprile 2019) e mediante modello F24 ordinario con utilizzo dei seguenti codici tributo: 

  • 2501: denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014”; 
  • 2502: denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI”;
  • 2503: denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI”.