L’introduzione della fatturazione elettronica non ha assolutamente variato i termini di emissione dei documenti, che restano stabiliti dall’ ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per questo motivo, fatta eccezione per le fatture c.d. “differite”, l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. Per contestualità si intende l’emissione del documento entro le ore 24 dello stesso giorno della cessione.

Nel merito l’Agenzia a chiarito che l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione deve essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento a SdI. In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente», non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che  SdI deve effettuare sui documenti veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica.

In altri termini, inviato tempestivamente a SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura predisposto ed inviato con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile.