La circolare 14/E comunica che “il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA.”

Pertanto in caso di fattura elettronica differita trasmessa tramite SDI, la data della fattura, cioè il campo <Data> del file, potrà essere quello corrispondente all’ultima operazione certificata dal DDT o altro documento equivalente e dettagliato nel file, ed il file xml dovrà essere trasmesso al SDI entro il 15 del mese successivo, così come indicato all’art.21 comma 4, lettera a) del DPR 633/72. In alterativa Vi informiamo che è anche possibile compilare il campo <Data> del file xml indicando l’ultimo giorno del mese ed inoltrare il file a SDI nei giorni successivi.

Ad esempio se si deve emettere una fattura da ddt e questi ddt hanno le seguenti date 10,12,15 Luglio 2019 nel campo <Data> nella sezione <DatiGenarali> si potrà indicare la data del 15 Luglio 2019 oppure la data del 31 Luglio 2019.