Per ciò che riguarda la data di emissione la fattura elettronica avente ad oggetto cessioni di beni/prestazioni di servizi per le Pubbliche Amministrazioni si considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di Interscambio (SDI).
Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/DF chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente”.

E' inoltre importante notare che sempre la suddetta circolare chiarisce che la fattura può considerarsi emessa ai sensi della normativa fiscale anche nel caso in cui il Sistema di Interscambio notifichi all’emittente un messaggio di mancata consegna del documento.


La Circolare n.134 del 5 agosto 1994 dell’Agenzia delle Entrate specifica che per data di emissione della fattura deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione.

La ricevuta di consegna SdI costituisce la “specifica indicazione” che obbliga il soggetto emittente a fare coincidere la data di della fattura con la trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.


Quindi la fattura elettronica verso un ente pubblico deve essere compilata con l’indicazione della data e del numero di riferimento, firmata digitalmente e trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente nello stesso giorno della data di compilazione.